Tempo di lettura: 6 minuti Difficoltà: AdvancedIl caso James Elliott (Sentenza Corte di Giustizia Europea ECLI:EU:C:2016:821 del 27 ottobre 2016, Causa C-613/14), coadiuvato da quanto accaduto con la sentenza della Global Garden Products Italy SpA, ha contribuito a rafforzare il processo di normazione degli ultimi anni, evidenziando la rilevanza delle norme armonizzate nella regolazione della conformità nel mercato europeo.
Il caso James Elliott (Sentenza Corte di Giustizia Europea ECLI:EU:C:2016:821 del 27 ottobre 2016, Causa C-613/14), coadiuvato da quanto accaduto con la sentenza della Global Garden Products Italy SpA, ha contribuito a rafforzare il processo di normazione degli ultimi anni, evidenziando la rilevanza delle norme armonizzate nella regolazione della conformità nel mercato europeo.
Cosa è successo nel corso della Causa C-613/14
La società di costruzioni James Elliott Construction Ltd cita in giudizio il fornitore di aggregati per cemento Irish Asphalt Ltd presso la Corte Suprema Irlandese, in quanto la fornitura ha causato danni a pavimenti e soffitti di una costruzione per un importo pari a un milione e mezzo di euro. L’azienda fa riferimento al fatto che i prodotti forniti non fossero conformi alla norma irlandese di recepimento EN 13242:2002, armonizzata alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
La Corte di Giustizia si è espressa in merito:
“[40] Da quanto precede discende che una norma armonizzata […] rientra nel diritto dell’Unione, dal momento che è facendo riferimento alle disposizioni di tale norma che si determina se la presunzione […] si applichi o meno a un determinato prodotto.
[43] Si deve inoltre osservare che […] la stessa costituisce nondimeno una misura di attuazione necessaria e strettamente regolamentata dei requisiti essenziali definiti da tale direttiva, realizzata su iniziativa e sotto la direzione e il controllo della Commissione, e i suoi effetti giuridici sono soggetti alla previa pubblicazione […] nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C.”
Cosa significa? Vediamo un altro caso per comprendere meglio.
La sentenza ECLI:EU:T:2017:36 per Global Garden Products Italy SpA
La Global Garden Products Italy SpA (GGP Italia) chiede l’annullamento del ritiro dal mercato di un rasaerba, così come deciso dalla Commissione Europea su segnalazione dello stato della Lettonia a causa della presunta non conformità alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010.
GGP Italia aveva immesso sul mercato le macchine nel 2012 basandosi sullo standard EN 60335-2-77:2006, quando questa norma risultava sì armonizzata con la Direttiva Macchine 98/37/CE, ma non automaticamente con la versione 2006/42/CE della Direttiva Macchine, previa revisione.
In realtà, la norma EN 60335-2-77:2010 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE nell’aprile del 2011, ma la Commissione non ha mai pubblicato una data di scadenza per la norma precedente del 2006, che non è stata ufficialmente ritirata fino al 1 settembre 2013.
Il quesito a cui dare risposta era pertanto se il fabbricante GGP Italia avesse potuto utilizzare la norma EN 60335-2-77:2006 nel periodo tra il 2012 e il 1 settembre 2013.
La Corte di Giustizia Europea si è espressa affermando che la norma EN 60335-2-77:2006, non essendo stata ritirata formalmente dalla Commissione, ha continuato a considerarsi armonizzata fino al suo ritiro nell’anno successivo.
Effetti e misure correttive al processo di normazione
Nel novembre 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulle norme armonizzate contenente un esplicito riferimento alle sentenze Elliott e GGP.
In esso, la Commissione annunciava tre azioni per:
1. aumentare la trasparenza
2. rafforzare la certezza giuridica
3. accelerare l’adozione delle norme armonizzate
Basandosi sulla giurisprudenza, la Commissione ha quindi modificato la sua procedura di normazione apportando vari miglioramenti per renderla più solida. La Commissione ha in seguito pubblicato alcune azioni incrementali, fra cui:
- modifica accettata dal Parlamento Europeo dell’art. 10 del Regolamento 1025/2012 per migliorare il sistema di normazione rafforzando il ruolo delle organizzazioni nazionali degli stati membri
- istituzione da parte degli organismi di normazione di meccanismi per migliorare la cooperazione, per esempio attraverso comitati di monitoraggio o gruppi consultivi
- adozione di un nuovo contratto di servizi di consulenza HAS (Harmonized Standard Consultants) in luogo ai vecchi NA “New Approach Consultants” che hanno il potere di snellire il processo di valutazione delle norme in elaborazione, verificandone la rispondenza al diritto dell’UE e rendendo il sistema più veloce ed efficiente
- variazione del metodo di pubblicazione dalla serie C (Comunicazione) alla serie L (Legislazione) della Gazzetta Ufficiale
Come accennato in un precedente articolo, qualora le norme armonizzate non siano ancora state elaborate o non siano ritenute sufficienti a garantire la conformità dei prodotti, la Commissione si può avvalere dello strumento delle specifiche comuni.
Sentenze emblematiche, e i successivi cambiamenti nel processo di standardizzazione, hanno apportato beneficio al panorama normativo europeo, ribadendo che le norme tecniche armonizzate sono parte integrante del diritto dell’Unione e, per questo, devono essere divulgate efficacemente nei confronti di cittadini e imprese.
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