UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di prodotto del Regno Unito utilizzato per le merci destinate alla Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) e che copre la maggior parte dei prodotti finora certificati secondo gli standard europei CE. In questo articolo introduciamo i punti principali relativi al passaggio dal marchio CE alla nuova marcatura UKCA, in particolare per i requisiti delle attrezzature industriali.
UKCA: cosa cambia rispetto al marchio CE
Abbiamo detto che il marchio UKCA è riservato in generale alla circolazione delle merci in Inghilterra, Galles e Scozia, mentre per quanto riguarda l’Irlanda del Nord resta valida la marcatura CE (oppure la marcatura UKNI).
La marcatura UKCA si applica ai prodotti precedentemente soggetti alla marcatura CE (compresi i prodotti aerosol che erano invece esclusi dalla marcatura CE), quindi anche alla maggior parte delle attrezzature industriali.
I requisiti tecnici essenziali da soddisfare, i processi e gli standard di valutazione della conformità sono pressoché rimasti invariati rispetto al sistema di marcatura CE. Infatti, il modo in cui è possibile utilizzare l’autodichiarazione di conformità per la marcatura UKCA è lo stesso della marcatura CE.
La marcatura UKCA è entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2021. Tuttavia, per consentire alle aziende di adeguarsi ai nuovi requisiti, il governo UK ha esteso la validità della marcatura CE in UK fino alla fine del 2022. Quindi la marcatura UKCA sarà necessaria a partire dal gennaio 2023.
La marcatura CE è valida temporaneamente in Gran Bretagna per le aree in cui le regole UK e quelle dell’Unione Europea rimangono le stesse. Se l’UE cambiasse regole, la marcatura CE del prodotto secondo le nuove regole non sarebbe valida in Gran Bretagna anche prima del termine del periodo di transizione.
Al contrario, ovviamente il marchio UKCA non è riconosciuto nell’Unione Europea, dove il requisito per la conformità dei prodotti resta la marcatura CE.
Requisiti della nuova marcatura e autodichiarazione UKCA
Per applicare la nuova marcatura UKCA devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:
- il prodotto è rivolto al mercato Gran Bretagna
- il prodotto è coperto da una legislazione che richiede il marchio UKCA
- il prodotto richiede una valutazione di conformità obbligatoria da parte di terzi
- la valutazione della conformità è stata effettuata da un organismo di valutazione della conformità del Regno Unito
Questi requisiti non si applicano ai prodotti già stati completamente fabbricati e già marcati CE prima del 1° gennaio 2021, per i quali quindi resta valida la marcatura CE.
Nella maggior parte dei casi, il marchio UKCA deve essere applicato al prodotto stesso o alla confezione, oppure può essere inserito nei manuali o in altra documentazione, a dimostrazione della conformità del prodotto con la legislazione del Regno Unito; inoltre, come previsto anche per la dichiarazione CE, la dichiarazione UKCA, per la quale il fabbricante risponde, deve essere disponibile su richiesta alle autorità di vigilanza del mercato.
Si noti che dal 1° gennaio 2023, il marchio UKCA dovrà essere apposto direttamente sul prodotto, per cui è consigliabile adoperarsi per la progettazione dei nuovi prodotti già in ottica di incorporazione del marchio UKCA sul prodotto.
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Nella tabella sottostante sono elencate le tipologie di prodotto per le quali è consentita l’autodichiarazione UKCA:
Direttiva di prodotto |
Applicazione dell’autodichiarazione |
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 | Tutti i prodotti |
Toy (Safety) Regulations 2011 | Prodotti in cui tutti i requisiti essenziali sono coperti da standard designati e il produttore ha applicato tali standard |
Restrizioni all’uso di sostanze pericolose (Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012) | Tutti i prodotti |
Medical Devices Regulations 2002 | Dispositivi di classe I |
Radio Equipment Regulations 2017 | Prodotti in cui tutti i requisiti essenziali sono coperti da standard designati e il produttore ha applicato tali standard |
The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 | Apparecchi in pressione di categoria I |
Construction Products Regulations (modificato in Regulation (EU) 305/2011 in UK) | Prodotti nell’ambito del Sistema 4 |
Recreational Craft Regulations 2017 | Alcune categorie di imbarcazioni da diporto come specificato nella normativa |
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 | Tutti i prodotti |
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 | Prodotti in cui tutti i requisiti essenziali sono coperti da standard designati e il produttore ha applicato tali standard |
Le apparecchiature e i sistemi di protezione destinati all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive (Normativa 2016) | Attrezzature del gruppo II e di categoria 3 |
Regolamenti sui dispositivi di protezione individuale (Regolamento (UE) 2016/425) | Dispositivi di protezione individuale di categoria I |
Fonte: https://www.legislation.gov.uk/
Applicabilità della Marcatura UKCA vs Marcatura CE
Come visto sopra, fra le tipologie di prodotto coperte dal marchio UKCA troviamo:
- Sicurezza dei giocattoli
- Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
- Recipienti semplici a pressione
- Compatibilità elettromagnetica
- Strumenti per pesare non automatici
- Strumenti di misura
- Ascensori
- ATEX
- Apparecchiature radio
- Attrezzature in pressione
- Equipaggiamento per la protezione personale
- Apparecchi a gas
- Macchinari
- Attrezzature per l’uso all’aperto
- Ecodesign
- Aerosol
- Apparecchiature elettriche a bassa tensione
- Restrizioni per sostanze pericolose
Ci sono altri prodotti coperti dal marchio UKCA con alcune regole speciali. Un accenno:
- Dispositivi medici
- Interoperabilità ferroviaria
- Prodotti da costruzione
- Esplosivi civili
Relativamente al campo di applicazione della nuova marcatura UKCA alle attrezzature industriali, riportiamo nella tabella sottostante il confronto con alcuni standard dell’Unione Europea e le modalità secondo cui adeguarsi ai nuovi requisiti:
Direttiva UE | Regolamento UK | Rappresentante autorizzato (UK) | Marcatura CE |
EMC 2014/30/EU | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 | Non obbligatorio (Section n.38) | Applicabile fino al 31/12/2022 in autodichiarazione (Organismo Notificato non richiesto) |
LVD 2014/35 | Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 | Non obbligatorio (Section n.14) | Applicabile fino al 31/12/2022 in autodichiarazione (Organismo Notificato non richiesto) |
ATEX 2014/34/EU | Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 | Non obbligatorio (Section n.17) | Applicabile fino al 31/12/2022 in autodichiarazione (Organismo Notificato non richiesto) |
Direttiva 2014/68/EU Apparecchi in pressione | Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 | Non obbligatorio (Section n.19) | Applicabile fino al 31/12/2022 in autodichiarazione (Organismo Notificato non richiesto) |
Direttiva Macchine 2006/42/EC | Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 | Non obbligatorio | Applicabile fino al 31/12/2022 in autodichiarazione (Organismo Notificato non richiesto) |
Come si nota facilmente, per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle principali norme vigenti nell’Unione Europea, non è obbligatoria la presenza di un rappresentante autorizzato nel territorio UK; inoltre, l’autodichiarazione sarà valida senza l’obbligatorietà della valutazione di un ente notificato.
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