La Legge 215/21, in vigore dal 21 dicembre 2021 (recepimento del DL 146/21) ha ampliato la fattispecie delle violazioni per le quali è prevista la sospensione delle attività definite nell’Allegato I del D.lgs. 81/08, aggiungendo tra gli altri il punto 12 (Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo).
Cosa prevede il Punto 12 dell’All. I D.lgs. 81/08
L’articolo 14 del D.lgs. 81/08 dispone i “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, per i quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) adotta un provvedimento di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.
Tra queste violazioni nell’Allegato I, modificato recentemente, è stato introdotto il Punto 12:
”Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.”
L’obiettivo di questo provvedimento è garantire una maggiore vigilanza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori affinché sulle stesse non siano rimossi, modificati o elusi i dispositivi di sicurezza.
Cosa chiarisce la Circolare n. 4
Per quanto riguarda il Punto 12, la Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, emessa dall’INL, chiarisce che:
“Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.”
È quindi sufficiente che l’evento sia accertato, prescindendo dal soggetto al quale è attribuita la responsabilità, affinché l’intera produzione sia sospesa. Leggi il testo completo della Circolare n. 4.
Quali misure adottare
È quindi chiara la ripercussione sulla continuità del business, dove, per non essere soggetti alla sospensione delle attività produttive, diventa necessario per il Datore di Lavoro assicurare che i dispositivi di sicurezza delle macchine non vengano modificati, rimossi o elusi.
L’Art. 71 D.lgs.81.08 al comma 4, prevede che il Datore di Lavoro assicuri che le attrezzature di lavoro siano oggetto di manutenzione finalizzata a garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti di conformità e sempre al comma 8, che siano effettuati controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.
Pertanto, diventa essenziale:
- Identificare i dispositivi di sicurezza di cui è dotata l’attrezzatura
- Effettuare i controlli periodici previsti dal fabbricante o, in assenza di queste indicazioni, stabilire, con l’utilizzo delle norme tecniche o codici di buna prassi, le periodicità di verifica
- Registrare le verifiche relative agli ultimi tre anni, che devono essere conservatei e tenute a disposizione degli organi di vigilanza
- Istruire i preposti affinché supervisionino l’uso delle attrezzature di lavoro vigilando che sulle stesse non siano modificati, rimossi o elusi i dispositivi di sicurezza
- Istruire e i dirigenti affinché vigilino sull’attuazione del processo di verifica periodica dei dispositivi di sicurezza e sulla effettiva vigilanza del preposto
La vigilanza si intende quindi da svolgersi con continuità al fine di mantenere inalterato nel tempo lo stato di conformità delle attrezzature di lavoro.
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