Le attrezzature di lavoro installate in azienda devono rispondere ai requisiti stabiliti dall’articolo 70 e 71 del D.lgs. 81/08, in riferimento a quanto imposto dalle Direttive comunitarie per ciò che riguarda la conformità delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori.
Requisiti di sicurezza, Articolo 70 D.lgs. 81/08
L’articolo 70 del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), in riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza per la conformità delle attrezzature installare in azienda in Italia, impone quanto segue:
“1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.”
Ciò significa che la norma di legge è valida solo per le macchine immesse sul mercato successivamente all’entrata in vigore delle direttive e dei regolamenti per la marcatura CE delle macchine, il cui anno di recepimento in Italia risale al 1996 (DPR 459/96). Infatti:
“2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V.“
Parliamo quindi di pre e post 1996: l’obbligo della marcatura CE è previsto per le macchine costruite dopo il recepimento delle Direttive Comunitarie, mentre per le macchine costruite nel periodo antecedente facciamo riferimento (in Italia) all’Allegato V del D.lgs. 81/08.
Direttive comunitarie e regolamenti applicabili
Le Direttive ed i regolamenti UE applicabili al settore macchine sono:
- 2006/42/CE Direttiva Macchine presto sostituita dal Regolamento Macchine 1230/2023;
- 2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC);
- 2011/65/UE Direttiva sulla Restrizione all’utilizzo di determinate Sostanze Pericolose (RoHS);
- 2014/53/UE Direttiva sulle apparecchiature radio (RED);
- 2009/125/UE Requisiti di progettazione ecocompatibile per apparecchiature di prodotti connessi all’energia (EUP);
- UE 305/2011 sui Prodotti da costruzione (CPR).
Attenzione: a partire dal 14 gennaio 2027, la Direttiva Macchine 2006/42/CE sarà abrogata a seguito dell’entrata in vigore effettiva del Nuovo Regolamento Macchine. Leggi l’articolo sul Regolamento Macchine (UE) 1230/2023 approvato in Europa
Prescrizioni dell’Allegato V D.lgs. 81/08
Come detto, in Italia l’Allegato V detta i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite prima del 1996 in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione:
- Parte I – Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro;
- Parte II – Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche.
Dotazione di attrezzature conformi, Articolo 71 D.lgs. 81/08
L’articolo 71 del D.lgs. 81/08 enuncia:
“1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.”
È fatta quindi obbligo per il datore di lavoro la dotazione di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70. Ciò implica che il datore di lavoro è tenuto a:
- Eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori, con l’unico limite rappresentato dai vizi o dai difetti connessi con l’ordinaria diligenza, per i quali la responsabilità ricade sul datore di lavoro
- Adottare i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, comprese le misure cautelative e antinfortunistiche
L’articolo 71 aggiunge inoltre che:
“5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.”
Ciò significa che la materia delle modifiche sostanziali non è soggetta a normativa UE, ma a normativa nazionale, e che tali modifiche comportano l’obbligo di messa a norma e di nuova marcatura CE se apportano modifiche alle prestazioni delle macchine o l’aggiunta di funzioni non previste dal fabbricante originario.
Violazione dei requisiti di sicurezza
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi oppure con l’ammenda da 2.500 € a 6.400 € per la violazione:
- dell’Articolo 70, comma 1;
- dell’Articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’Allegato V, Parte II;
- dell’Articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8.
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