Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D.lgs. 81/08, il datore di lavoro è il responsabile in materia di sicurezza per la conformità delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori. Da qui derivano una serie di obblighi.
Obblighi e responsabilità del datore di lavoro
Il contesto legislativo stabilisce quanto segue:
- Requisiti di Sicurezza Articolo 70: la norma di legge stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori successivamente al recepimento delle direttive comunitarie (DPR 459/96) devono rispondere ai requisiti di sicurezza dei regolamenti CE (Direttiva Macchine 2006/42/CE), o se immesse sul mercato prima del 1996, ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti nell’Allegato V del D.lgs. 81/08.
- Conformità delle attrezzature Articolo 71: pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di dotazione di attrezzature lavorative conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’Articolo 70, ossia attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
- Eliminazione delle fonti di pericolo per i lavoratori: il datore di lavoro deve eliminare ogni fonte di pericolo per i lavoratori chiamati ad avvalersi della macchina, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di avvedersi del vizio o del difetto con l’ordinaria diligenza. In caso di impiego di un macchinario nel quale sia presente un vizio suscettibile di arrecare danno alla salute del lavoratore, vi è la concorrente responsabilità del costruttore e del datore di lavoro che consenta l’utilizzo di tale macchinario – Pen, Sez. IV, Sentenza n. 26570 del 17 giugno 2019.
- Adozione dei più moderni strumenti che la tecnologia offre: la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori – Pen, Sez. IV, sentenza 29538 dell’8 luglio 2019.
- Misure a carico del datore di lavoro e del dirigente Articolo 18: il datore di lavoro che esercita le attività in materia di salute e sicurezza, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le misure di prevenzione devono aggiornare tali misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
L’entrata in vigore della Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, presto avanzata dal Regolamento Macchine 1230/2023, ha di fatto introdotto un minimum tecnologico obbligato comune, secondo cui le disposizioni, pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità ed il marchio CE richiesti per immettere il prodotto sul mercato a carico del fabbricante del macchinario, non escludono la responsabilità del datore di lavoro per ciò che riguarda il complessivo dovere di garanzia della sicurezza per l’uso del macchinario.
Questo significa che vige sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la salute e sicurezza dei lavoratori. Questo è infatti un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico, la permanenza di macchinari pericolosi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Immissione sul mercato e modifiche sostanziali
Il comma 3 dell’art. 1 del DPR 459/1996 stabilisce che si considera immissione sul mercato anche la messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano subito modifiche sostanziali che non rientrano nella ordinaria o straordinaria manutenzione.
Rientrano nelle modifiche sostanziali:
- le modifiche funzionali di una macchina
- l’installazione di logica programmabile
Le modifiche annullano la conformità CE in capo al fabbricante originario e determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza a una nuova procedura di certificazione.
Per cui, qualsiasi modifica apportata alle macchine senza autorizzazione del fabbricante, oppure modifica alle prestazioni delle macchine o, ancora, l’aggiunta di funzioni non previste dal fabbricante, è sempre una modifica sostanziale che comporta l’obbligo da parte del datore di lavoro di apporre una nuova marcatura CE, in conformità con quanto stabilito dai requisiti di sicurezza.
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