Tempo di lettura: 6 minuti Difficoltà: Advanced
22 Giugno 2019
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Per esportare in Russia e negli altri paesi dell’area eurasiatica sono molte le regole da osservare, in linea con i requisiti legislativi EAC, fra cui la nomina obbligatoria della figura del rappresentante autorizzato. Articolo in collaborazione con lo Studio Legale Oddo Lora Gabriele.

Il ruolo del rappresentante autorizzato per esportare in Russia

Fra i tanti requisiti EAC da soddisfare, è obbligatorio per il fabbricante straniero eleggere un rappresentante autorizzato (o applicant), persona giuridica o imprenditore individuale con sede legale nel territorio degli Stati EAEU, senza il quale non è possibile iniziare il processo di certificazione EAC.

Il rappresentante autorizzato è una figura indispensabile per esportare in Russia e negli altri Paesi EAEU. Il rapporto fra fabbricante e rappresentante autorizzato è regolato da un contratto di rappresentanza il cui scopo è definire la responsabilità del prodotto. È il rappresentante autorizzato che risponde in caso di non conformità, appone il marchio EAC a proprio nome ed agisce da garante per il fabbricante straniero all’interno del territorio EAEU.

 

 

La Legge Federale del 27 dicembre 2002 (FZ-184) definisce all’Articolo 36 la Responsabilità per la non conformità dei prodotti e dei processi di fabbricazione. La responsabilità per il fabbricante e per il rappresentante autorizzato è di tre tipi:

  • Responsabilità per la violazione dei regolamenti tecnici, ossia relativa alla violazione dei requisiti dettati dalle regole tecniche.
  • Responsabilità per le procedure di vigilanza del mercato o alle frontiere, ossia relativa alla violazione degli ordini e delle decisioni delle autorità di controllo.
  • Responsabilità per danno da prodotto, intesa come la violazione delle regole tecniche durante la progettazione, la produzione, l’immagazzinamento, il trasporto e la vendita. Se la non conformità di un prodotto è causa di danno alla vita o alla salute delle persone fisiche o giuridiche, il fabbricante è tenuto a risarcire il danno causatoe prendere le necessarie misure volte a prevenire danni futuri

 

Qual è il vero ruolo del rappresentante autorizzato?

“Per una “società straniera” il rappresentante autorizzato costituisce l’interfaccia con le autorità certificative ed amministrative nel territorio EAC. Sulla base della legge vigente, infatti, solo una società o una persona stabilita nel territorio doganale può inoltrare domanda per la certificazione (o per la dichiarazione) EAC.

Il rappresentante autorizzato è inoltre l’unico referente delle autorità di controllo e vigilanza del mercato nel caso in cui vengano rilevate e/o contestate “non conformità” rispetto ai regolamenti tecnici o, comunque, rischi per gli utilizzatori finali dei prodotti. Il rappresentante autorizzato sarà pertanto l’unico soggetto avente titolo nel territorio EAC ad interloquire con le autorità al fine di dimostrare la conformità del proprio prodotto o al fine di concordare le misure da attuare in caso di pericoli che possono comportare il ritiro o richiamo del prodotto dal mercato. Sulla base della Legge russa FZ 184, inoltre, il rappresentante autorizzato sarà responsabile solidalmente con il fabbricante straniero a livello civile ed amministrativo per eventuali danni da prodotto difettoso, nonché per le sanzioni pecuniarie che conseguono alla violazione dei regolamenti tecnici.

Occorre considerare che il sistema EAC mira ad una maggiore efficacia delle attività di controllo sulle società straniere garantendo la presenza di un soggetto responsabile nel territorio degli stati membri ed impedendo di fatto alle società con sede al di fuori dell’Unione Economica Euroasiatica di procedere da sole. Comprendere correttamente il ruolo del rappresentante autorizzato sul piano legale e tecnico consente quindi di compiere scelte oculate nell’affidamento dell’incarico.“ – Avv. Maria Sole Lora, Avv. Claudio Gabriele, Studio Oddo Lora Gabriele.

 

Contenuti del contratto di rappresentanza

Il compito del rappresentante autorizzato è quindi quello di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per garantire l’immissione sul mercato di prodotti conformi agli standard EAC e di tutelare gli interessi del fabbricante straniero. La nomina del rappresentante autorizzato è basata su un contratto che regola i rapporti tra fabbricante e rappresentante autorizzato.

Cosa deve contenere un contratto di rappresentanza?

“Il contratto di rappresentanza deve conferire adeguati poteri di gestione al rappresentante autorizzato al fine di poter correttamente e tempestivamente adempiere agli obblighi legislativamente previsti nel territorio EAC. Il contratto dovrebbe prevedere specifiche disposizioni che consentano di disciplinare i rapporti tra le parti e standardizzare, per quanto possibile, i processi decisionali, di carattere sia tecnico che legale nell’ambito delle procedure di vigilanza del mercato derivanti da non conformità del prodotto. Tali procedure sono necessarie al fine di obbligare il rappresentante ad un confronto con il fabbricante precedentemente all’esercizio dei poteri che gli sono conferiti dalla Legge, tenuto conto anche del fatto che rappresentante autorizzato e fabbricante straniero saranno responsabili in solido della conformità del prodotto e della legale commercializzazione dello stesso nel territorio EAC. Un buon contratto di rappresentanza dovrebbe quindi regolare anche gli aspetti inerenti alle reciproche responsabilità, ad esempio in caso di non conformità e/o di procedure di ritiro e richiamo del prodotto dal mercato derivanti da omissioni del rappresentante autorizzato nell’ambito dei rapporti con le Autorità disciplinati dalla legge. Il contratto deve prevedere anche la modalità di comunicazione di eventuali modifiche al prodotto per ripristinarne la conformità agli standard EAC, specificando il tempo limite per la implementazione delle misure correttive, le modalità per la erogazione dei fondi e disciplinare gli aspetti inerenti alle necessarie coperture amministrative.” – Avv. Maria Sole Lora, Avv. Claudio Gabriele, Studio Oddo Lora Gabriele.

 

Cosa fare in caso di non conformità del prodotto

Secondo quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 della Legge FZ-184, il fabbricante e il rappresentante autorizzato, quando a conoscenza della non conformità di un prodotto messo in circolazione, sono tenuti ad avvisare le autorità di controllo statali entro dieci giorni dal ricevimento delle suddette informazioni.

 

Come stabilito nel contratto di rappresentanza, il fabbricante deve verificare la credibilità delle informazioni in merito alla non conformità entro dieci giorni dal momento del ricevimento di tali informazioni. Su domanda delle autorità statali, il fabbricante deve presentare il materiale di verifica alle autorità di stato. Deve poi adottare le necessarie misure correttive entro i dieci giorni successivi, elaborando un programma completo di prevenzione dei danni. Inoltre, tutte le non conformità dei prodotti richiedono una notifica alle autorità di vigilanza.

Il fabbricante deve implementare tutte le misure necessarie per prevenire i danni per poter esportare in Russia o altri Paesi membri, ad esempio rimuovere tempestivamente i difetti. Se il costruttore non riesce a eseguire il programma di eliminazione del danno, l’autorità di vigilanza può presentare una richiesta al tribunale per il ritiro obbligatorio dal mercato dei prodotti interessati, che prevede anche il risarcimento di eventuali perdite inflitte all’acquirente.

Inoltre, nuove sanzioni amministrative per la non conformità sono entrate in vigore a luglio 2019. Nella tabella sottostante ne sono riportati alcuni esempi:

 

Violazioni Sanzioni per l’applicant Sanzioni per il fabbricante
Vendita di beni la cui qualità non corrisponde a quella dei campioni 50 € – 1.500 € 300 € – 450 €
Violazione dei requisiti di regolamenti tecnici o altri documenti obbligatori 150 € – 300 €
300 € – 450 €
450 € – 600 €
1.450 € – 4.290 €
con confisca del prodotto
10.000 € – 15.000 €
con sospensione fino a 90 giorni
Dichiarazione inesatta di conformità del prodotto 215 € – 360 €
360 € – 500 €
500 € – 715 €
1.430 € – 4.290 €
4.300 € – 7.200 €
10.000 € – 14.200 €

 

In conclusione, quali sono i consigli per il fabbricante? 

“Se l’azienda intende stabilire un business stabile nel mondo EAC il consiglio è quello innanzitutto di affidarsi a consulenti tecnici e legali specializzati e con una adeguata formazione sul campo. Occorre diffidare, infatti, dei pareri che in modo troppo semplicistico tendono ad accostare il sistema EAC al sistema CE. Se da un lato è vero che i regolamenti tecnici risultano ispirati alla legislazione europea è vero anche che sussistono, nell’ambito degli stessi, differenze sostanziali che riguardano il campo di applicazione, la documentazione tecnica, le procedure di valutazione della conformità. Anche il sistema delle presunzioni di conformità connesso al sistema della normativa tecnica di prodotto non è assimilabile a quello europeo con possibilità di notevoli divergenze in materia di procedure di valutazione della conformità dei prodotti. Occorre inoltre tenere conto che i regolamenti tecnici EAC non coprono, in taluni settori, tutti gli aspetti di conformità tecnica, con la conseguente necessità, talvolta, di intrecciare gli stessi con la normativa tecnica nazionale dei paesi aderenti alla Comunità Eurasiatica. Inoltre, le procedure e le logiche di verifica doganale sono completamente differenti rispetto a quelle praticate nella EU, così come completamente differenti sono le logiche applicate dagli enti di certificazione e dai laboratori nell’emissione dei certificati e nella registrazione delle dichiarazioni di conformità. Anche sul territorio occorre inoltre affidarsi ad enti di comprovata affidabilità e solidità, tenuto conto anche del fatto che i ritiri degli accreditamenti e delle autorizzazioni risultano molto più frequenti che in Europa e che detti ritiri possono comportare una nullità retroattiva dei certificati con potenziali grossi problemi per gli esportatori di prodotti nel territorio EAC ed esposizione al rischio di risarcimento dei danni.” – Avv. Maria Sole Lora, Avv. Claudio Gabriele, Studio Oddo Lora Gabriele.

 

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