In 10 punti: che cos’é la Direttiva Macchine 2006/42/CE, quando si applica, come viene attuata in Italia per la costruzione di nuove macchine o per l’utilizzo di attrezzature di lavoro costruite prima e dopo il recepimento della Direttiva.
1. Che cos’é la Direttiva Macchine?
La Direttiva 2006/42/CE è la versione attualmente in vigore della Direttiva Macchine, la cui prima versione è stata redatta nel 1989 (Direttiva 89/392/CEE) e rivista successivamente nel 1998 (Direttiva 98/37/CE).
Gli scopi principali della Direttiva Macchine sono:
- armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine sulla base di un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza
- garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato Europeo.
Attenzione: a partire dal 14 gennaio 2027, la Direttiva Macchine 2006/42/CE sarà abrogata a seguito dell’entrata in vigore effettiva del Nuovo Regolamento Macchine. Leggi l’articolo sul Regolamento Macchine (UE) 1230/2023 approvato in Europa.
2. Storia della Direttiva Macchine 2006/42/CE
La Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore in l’Italia con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 che ha sostituito la Direttiva 98/37/CE, che diversamente si riferiva a tutti i tipi di macchinario e che, a sua volta, ha sostituito la prima emissione della direttiva (Direttiva 89/392/CEE).
Le attrezzature di lavoro costruite prima del 1996, anno del primo recepimento della Direttiva Macchine in Italia con il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, non sono soggette al processo di certificazione CE. Per ulteriori dettagli, vai al punto 10 di questo articolo.
L’anno di recepimento della Direttiva Macchine, e del processo di certificazione CE, è il 1996 (prima versione della Direttiva in Italia), l’entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/CE (ultima versione disponibile) risale al 2010 con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. Campo di applicazione della Direttiva Macchine
A carattere generale, i prodotti soggetti al campo di applicazione della Direttiva sono riportati nell’elenco sottostante:
-
- macchine
- attrezzature intercambiabili
- componenti di sicurezza
- apparecchi di sollevamento
- catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- quasi-macchine
4. Che cosa si intende per macchine?
La Direttiva Macchine identifica all’Articolo 2 Punto 1 la seguente definizione di macchina:
ART.2 Punto 1: “Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.
La Direttiva estende poi il concetto di macchina con ulteriori precisazioni, definendo la macchina anche come:
- insieme di cui al Punto 1 dell’Articolo 2, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento
- insieme di cui ai due punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione
- insiemi di macchine, di cui ai tre punti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
5. Che cosa si intende per quasi-macchine?
La Direttiva, sempre all’interno dell’art.2, riporta la seguente definizione di quasi-macchina:
“Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che da soli non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.”
Poiché molti fabbricanti sono specializzati nella produzione di singoli apparati, dalle molteplici applicazioni finali, ne consegue che un gran numero di attrezzature in commercio non possono quindi essere classificate come “macchine” ma più specificatamente come “quasi-macchine”.
Per ciò che riguarda la marcatura CE delle quasi-macchine, vedi il punto 8 di questo articolo oppure leggi l’articolo di approfondimento.
6. Ci sono esclusioni dal campo di applicazione della Direttiva?
Sono escluse dal campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE, in quanto regolamentate diversamente, alcune attrezzature quali:
- le navi marittime e le unità mobili offshore nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria escluse le macchine installate su tali veicoli
- prodotti elettrici ed elettronici oggetto della Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE)
- tutte le armi (non solo le armi da fuoco)
- i trattori agricoli e forestali (per i rischi non trattati nella 2003/37/CE).
7. Contenuto della Direttiva Macchine
La Direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica, ai quali devono rispondere i prodotti nelle fasi di progettazione, fabbricazione e di funzionamento, prima della loro immissione sul mercato europeo.
La Direttiva differenzia le macchine in due grandi macro-gruppi:
- macchine che devono essere certificate da enti terzi accreditati
- macchine che possono essere autocertificate dal produttore.
Per le macchine comprese nell’Allegato IV della Direttiva, la conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi enti (organismi di certificazione notificati).
Per tutte le altre tipologie di macchine è invece sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell’Allegato VII della Direttiva stessa.
I prodotti immessi nel mercato o soggetti a modifiche sostanziali dopo l’entrata in vigore della Direttiva, devono riportare su di esse l’apposita marcatura e devono essere accompagnate dalla Dichiarazione di conformità (o Dichiarazione di Incorporazione nel caso di quasi-macchine).
8. Certificazione CE macchine
Ogni macchina deve recare in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni relative alla certificazione CE:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario
- designazione della macchina
- marcatura (logo) «CE»
- designazione della serie o del tipo
- eventualmente, numero di serie
- anno di costruzione, inteso come l’anno in cui il processo di fabbricazione si è concluso
È vietata la modifica della data di costruzione della macchina al momento dell’apposizione della marcatura CE.
Occorre fare una importante precisazione per le quasi-macchine: esse NON devono recare la marcatura o l’apposizione del logo CE, in quanto destinate all’integrazione in apparati più complessi, i quali, a valle del processo, dovranno recare l’apposita marcatura CE.
9. Dichiarazione di conformità CE macchine
Ogni prodotto immesso nel mercato e soggetto alla Direttiva Macchine deve essere accompagnato, per tutta la sua vita utile, da una Dichiarazione di conformità CE macchine rilasciata dal fabbricante.
La Direttiva, nell’Allegato II, definisce quelli che sono i contenuti minimi da inserire all’interno del documento sia per le macchine che per le quasi-macchine.
Anche in questo caso occorre infatti precisare che la Direttiva effettua una distinzione fra i due prodotti, in quanto nel caso delle quasi-macchine, oltre alla funzione principale di identificazione del prodotto, fornisce all’integratore l’evidenza dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) considerati in fase di analisi dei rischi. Ne consegue che l’integratore, dovrà a sua volta valutare tutti i RES che il fabbricante del prodotto non ha potuto rispettare, in quanto fornitore di una macchina incompleta.
Infine, per una efficace distinzione delle due tipologie del documento, la Direttiva identifica le dichiarazioni come di seguito:
- Dichiarazione di conformità, per le macchine (All.II-A)
- Dichiarazione di incorporazione, per le quasi-macchine (All.II-B).
10. Macchine antecedenti al 1996
In Italia, la legislazione pertinente per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro è rappresentata dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08). In particolare, all’Art. 70 sono riportate le seguenti disposizioni:
- Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
- Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Ne consegue che tutte le macchine antecedenti al 1996, in precedenza all’entrata in vigore della Direttiva Macchine non devono essere soggette ad una nuova marcatura CE, fermo restando che per essere utilizzate devono risultare comunque conformi ai requisiti minimi di sicurezza indicati nell’Allegato V del D.lgs. 81/08.
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